A.I.GU.P.P.

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo interno deputato alla risoluzione bonaria e imparziale delle controversie che possono sorgere all’interno dell’associazione.

Collegio dei probiviri

Per qualsiasi controversia, l’associato può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri esclusivamente tramite mail pec all'indirizzo aigupp.probiviri@pec.it

Il Collegio dei Probiviri è l’organo interno deputato alla risoluzione bonaria e imparziale delle controversie che possono sorgere all’interno dell’associazione o in seguito a segnalazione esterne di comportamenti scorretti dei soci.

Ha principalmente il compito di giudicare, secondo equità e nel rispetto dello Statuto e del codice etico, le eventuali controversie tra associati, tra associati e organi sociali, o tra associati e l’associazione stessa; pronunciarsi su ricorsi presentati contro provvedimenti disciplinari o decisioni del Consiglio Direttivo; garantire il rispetto delle norme statutarie, del codice etico e dei principi di correttezza e comportamento tra tutti i membri.

Il Collegio dei Probiviri è composto solitamente da tre membri effettivi (più eventuali supplenti), eletti dall’Assemblea degli associati tra persone di comprovata moralità, esperienza e indipendenza (possono essere soci o, in alcuni casi, esterni qualificati).
La carica ha durata triennale ed è rinnovabile. I suoi componenti operano a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese documentate.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive all’interno dell’associazione e mirano a tutelare il clima di serenità e leale collaborazione che caratterizza la nostra realtà associativa, nel pieno rispetto del codice etico.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare sanzioni disciplinari proporzionate e motivate, tra cui: richiamo scritto, censura, sospensione temporanea dalle attività associative, decadenza da cariche e proposta di radiazione da presentare al direttivo.

Il Collegio opera nell'ambito dell'art.23 dello Statuto.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI
1.⁠ ⁠Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, la competenza a procedere disciplinarmente contro un Associato appartiene al Collegio dei Probiviri, che può deliberare di applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a. la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa;
b. la sospensione dall’Associazione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ai due anni;
c. l'espulsione dall'Associazione, contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione, degli associati, dell’Associazione, nonché per i casi gravi che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell’Associazione oltre che con il suo Statuto, i regolamenti e le delibere.
2.⁠ ⁠L'avvertimento o ammonizione, consistente nel richiamo della persona sulla lieve violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi, è inviata autonomamente dal Consiglio Direttivo o, nei casi urgenti, dal Presidente Nazionale.
3.⁠ ⁠Lo svolgimento del procedimento disciplinare avviene nelle modalità previste dal Regolamento interno.
4.⁠ ⁠Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono annotate nella scheda personale del socio, unitamente alla loro durata che va obbligatoriamente indicata.

La composizione del Collegio dei probiviri è indicata nell'organigramma dell'associazione disponibile a questo link.