Collegio dei probiviri
Per qualsiasi controversia, l’associato può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri esclusivamente tramite mail pec all'indirizzo aigupp.probiviri@pec.it
Il Collegio dei Probiviri è l’organo interno deputato alla risoluzione bonaria e imparziale delle controversie che possono sorgere all’interno dell’associazione o in seguito a segnalazione esterne di comportamenti scorretti dei soci.
Ha principalmente il compito di giudicare, secondo equità e nel rispetto dello Statuto e del codice etico, le eventuali controversie tra associati, tra associati e organi sociali, o tra associati e l’associazione stessa; pronunciarsi su ricorsi presentati contro provvedimenti disciplinari o decisioni del Consiglio Direttivo; garantire il rispetto delle norme statutarie, del codice etico e dei principi di correttezza e comportamento tra tutti i membri.
Il Collegio dei Probiviri è composto solitamente da tre membri effettivi (più eventuali supplenti), eletti dall’Assemblea degli associati tra persone di comprovata moralità, esperienza e indipendenza (possono essere soci o, in alcuni casi, esterni qualificati).
La carica ha durata triennale ed è rinnovabile. I suoi componenti operano a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese documentate.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive all’interno dell’associazione e mirano a tutelare il clima di serenità e leale collaborazione che caratterizza la nostra realtà associativa, nel pieno rispetto del codice etico.
Il Collegio dei Probiviri può irrogare sanzioni disciplinari proporzionate e motivate, tra cui: richiamo scritto, censura, sospensione temporanea dalle attività associative, decadenza da cariche e proposta di radiazione da presentare al direttivo.
Il Collegio opera nell'ambito dell'art.23 dello Statuto.
Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI
1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, la competenza a procedere disciplinarmente contro un Associato appartiene al Collegio dei Probiviri, che può deliberare di applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a. la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa;
b. la sospensione dall’Associazione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ai due anni;
c. l'espulsione dall'Associazione, contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione, degli associati, dell’Associazione, nonché per i casi gravi che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell’Associazione oltre che con il suo Statuto, i regolamenti e le delibere.
2. L'avvertimento o ammonizione, consistente nel richiamo della persona sulla lieve violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi, è inviata autonomamente dal Consiglio Direttivo o, nei casi urgenti, dal Presidente Nazionale.
3. Lo svolgimento del procedimento disciplinare avviene nelle modalità previste dal Regolamento interno.
4. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono annotate nella scheda personale del socio, unitamente alla loro durata che va obbligatoriamente indicata.
La composizione del Collegio dei probiviri è indicata nell'organigramma dell'associazione disponibile a questo link.

